Scadenza Imu, Tasi e Tari: sanzioni e ravvedimento per chi paga in ritardo

Lo scorso 18 giugno sono scaduti i termini. Chi non paga o paga in ritardo l’Imu (imposta municipale sugli immobili), la Tasi (tassa sui servizi indivisibili), o la Tari (tassa rifiuti) può avvalersi del ravvedimento. Ecco come funziona.

Si può fruire del “perdono” fiscale anche nel caso in cui si sia effettuato il pagamento ma in misura inferiore a quanto dovuto. Come ricordano sul Sole24Ore Salvina e Tonino Morina è infatti possibile sanare queste dimenticanze e omissioni con il ravvedimento previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997, ed esteso alla Iuc (imposta unica comunale) dall’articolo 1, comma 695, della legge 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità per il 2014. Nel caso della Tasi, per i tardivi o insufficienti pagamenti, la decisione di non applicare sanzioni è rimessa ai vari Comuni.

In caso di ritardo di pochi giorni nei versamenti, il contribuente può avvalersi del ravvedimento sprint, da fare entro 14 giorni dalla scadenza. In questo caso, la sanzione del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni, si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni di ritardo.

Per esempio, se un versamento di 4 mila euro viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,2%, pari cioè a 8 euro (0,1% per i 2 giorni nella misura dello 0,1% annuo). Sono anche dovuti gli interessi legali, attualmente fissati conferma in questo senso è stata fornita dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 41/E del 5 agosto 2011. Si ricorda infine che per l’Imu, la Tasi o la Tari non è possibile fruire del ravvedimento dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Reddito di cittadinanza, introdotto e poi revocato: ecco dove e perché

Photo credits: Twitter

Impostazioni privacy